| Affidamento servizio di pulizia locali del comune e uffici del giudice di Pace |
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Statuto | Statuto |
| 06-10-2007 | |
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Titolo I Disposizioni Generali
Approvato con delibere del Consiglio comunale: n.82 del 21/09/1991; n.84 del 26/09/1991; n.7 dell'8/02/1992. -delibera del Consiglio comunale n.15/1996 -delibera del Consiglio comunale n.31/1996 -delibera del Consiglio comunale n.11/2003 -delibera del Consiglio comunale n.44/2003 -delibera del Consiglio comunale n.46/2003 -delibera del Consiglio comunale n.56/2003 -delibera del Consiglio comunale n.42/2004 -delibera del Consiglio comunale n.109/2005 -delibera del Consiglio comunale n.102/2007 Il testo pubblicato è frutto dell'integrazione tra tutti questi atti, a seguito della quale gli articoli sono stati aggiornati e rinumerati
Art. 1 Il Comune di Sant'Anastasia e' Ente territoriale locale autonomo che opera nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Republica, delle leggi della Regione Campania e dalle norme del presente Statuto. Il Comune di Sant'Anastasia ha, come segno distintivo, il monte Somma e il Vesuvio fumante, racchiusi in uno scudo rettangolare, sormontato da corona e circondato da due rami, uno di alloro a sinistra, l'altro di quercia a destra. Il gonfalone del Comune e' costituito da un drappo di colore verde, quadrangolare su cui e' riportato lo stemma di cui al precedente comma, con scritta Comune di Sant'Anastasia. Il Comune di Sant'Anastasia comprende il territorio delimitato come dalle mappe catastali dell'ultimo censimento, confinante a Nord con il Comune di Pomigliano d'Arco, a Sud con il Comune di Ercolano, ad Est con il Comune di Somma Vesuviana ed ad Ovest con il Comune di Pollena Trocchia ed a Nord-Ovest con il Comune di Casalnuovo La sede del Comune e' fissata in Palazzo Siano. Presso di essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo casi eccezionali che possano vedere gli organi riuniti in altra sede. Il Comune rappresenta la propria comunita'. Il fine generale del Comune, nell'esercizio delle proprie competenze, e' di favorire curare e promuovere lo sviluppo integrale della Persona e della Comunita'. Il Comune tutela, nella sua azione amministrativa, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, nonche' la difesa e l'integrita' dell'ambiente, del patrimonio naturale, storico e culturale; assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche in modo pieno e compiuto, adeguando la propria azione ai principi sanciti nella Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15.10.85 e ratificata con legge il 30..12.83 n. 439. Il Comune e' titolare di funzioni proprie previste dalle Leggi. Esercita, altresi', funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione Campania e dell'area metropolitana di Napoli e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione. Realizza le proprie finalita' avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione. Il Comune ha un albo pretorio per la publicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato e' responsabile delle pubblicazioni.
TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE CAPO I ORGANI Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco sono organi del Comune. Essi esercitano le rispettive attribuzioni, ispirandosi ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita', ai fini di assicurare il buon andamentoe l'imparzialita' dell'azione amministrativa.
L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza sono stabilite dalla legge. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. Entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione , non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. La loro posizione giuridica e' regolata dalle leggi. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilita' o la incompatibilita' di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non e' detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinate in un apposito regolamento. Nello stesso regolamento dovranno essere previste le modalita' per la dichiarazione da parte di ciascun consigliere, all'inizio ed alla fine del relativo mandato, dei redditi posseduti. La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata dal Sindaco, nei termini di legge e presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea, prevista dal successivo 'Art...11. L'ordine del giorno della prima seduta consiliare deve contenere i seguenti argomenti: - Convalida Eletti ed eventuale surroga; - Elezione del Presidente del Consiglio; - Comunicazione dei componenti della Giunta; - Discussione ed approvazione degli indirizzi generali e di governo. Nella medesima seduta, o in quella immediatamente successiva, subito dopo i suddetti argomenti, il Consiglio deve procedere al rinnovo di tutte le Commissioni Consiliari, con priorita' per quelle previste dalla legge e deve fornire al Sindaco gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca di sua competenza, di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Art 11 Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, elegge fra i consiglieri comunali, il Presidente a scrutinio segreto con la presenza della maggioranza assoluta dei gonsiglieri assegnati. Risulta eletto il consigliere che ottiene i due terzi dei voti favorevoli. Se nelle prime due votazioni, da tenersi nella medesima seduta, non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nelle successive da tenersi anche in altro giorno, e' sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Non puo' essere eletto Presidente il Sindaco. Successivamente alla elezione del Presidente, nella stessa seduta, si procede alla elezione del Vice Presidente, con la maggioranza semplice. Nel caso di dimissioni o morte del Presidente, il consiglio comunale e' convocato dal Vice Presidente entro dieci giorni, per la nomina del Presidente. Per l'elezione del Presidente in sede di prima applicazione della presente norma, la seduta sara' convocata il 30º (trentesimo) giorno dall'entrata in vigore dello Statuto; in caso di mancata elezione nella prima seduta, la seconda dovra' essere convocata entro il settimo giorno successivo e la eventuale terza entro il quindicesimo giorno dalla prima. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonche' dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma e' disciplinato nell'apposito regolamento. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esercita le attribuzioni di indirizzo con l'adozione di atti fondamentali nelle materie indicate dall'art. 32 della legge 142/90. Esercita le attribuzioni di controllo verificando l'azione politico-amministrativa della Giunta, delle Aziende, Istituzioni o Enti appartenenti al Comune in riferimento agli indirizzi fissati e al raggiungimento degli obiettivi, collaborando con il Collegio dei Revisori dei Conti per l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria secondo le norme dell'apposito regolamento. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potesta' regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle Istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. I regolamenti sono votati articolo per articolo, ovvero nel loro insieme su proposta approvata dalla maggioranza di 2/3 dei presenti. La riunione del Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati o del Sindaco deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. Nell'ordine del giorno, in tal caso, gli argomenti richiesti devono essere inseriti e discussi subito dopo la lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente. Il.Consiglio Comunale e' convocato dal Presidente, con avviso scritto da consegnare a domicilio, tramite il messo comunale, per la relativa notifica. Con lo stesso avviso il Consiglio Comunale puo' essere convocato anche in seconda seduta, da fissarsi almeno 24 ore dopo la prima. A tal fine ogni Consigliere all'inizio del mandato, deve eleggere il proprio domicilio nel territorio comunale. La consegna degli avvisi, con allegato ordine del giorno, deve avvenire almeno 5 giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza l'avviso, con l'ordine del giorno, puo' essere consegnato fino a 24 ore prima della seduta. In tal caso, quante volte lo richiede la maggiornaza dei presenti ogni deliberazione puo' essere rinviata.
Il presidente delle sedute consiliari ha potere discrezionale al fine del mantenimento dell'ordine, dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti e della regolarita' delle discussioni e deliberazioni. Ha facolta' di sospendere e sciogliere l'adunanza per gravi motivi di ordine pubblico.
Il Consiglio Comunale e' validamente costituito in prima convocazione con la presenza della meta' dei consiglieri assegnati al Comune ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno quattro consiglieri. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto della maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge ed il presente Statuto o il regolamento prevedono una diversa maggioranza. Non si computano tra i votanti chi dichiara di astenersi dalla votazione.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento. Le votazioni sono palesi eccetto i casi di deliberazioni contenenti nomine o designazioni di persone che si votano a scrutinio segreto. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Per le nomine dei componenti di commissioni ed organismi di natura tecnica il Consiglio Comunale tiene conto del curriculum professionale e/o formativo degli eleggendi, dopo di aver sentito la conferenza dei capigruppo, il cui parere e' obbligatorio ma non vincolante.
I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi, liti e contabilita' loro proprie e dei loro parenti ed affini sino al IV grado civile verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate e soggette alla sua amministrazione o alla sua vigilanza.
Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale, sottoscritto anche da chi presiede l'adunanza. Il Consiglio puo' scegliere uno dei suoi membri o il vice segretario a fare le funzioni di segretario unicamente pero' allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto che riguardi la persona del Segretario, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e dei motivi del medesimo.
Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Nel caso di urgenza le delibere dichiarate immediatamente eseguibili devono essere trasmesse all'Organo di Controllo entro 5 giorni dall'adozione, a pena di decadenza. Tutte le delibere sono dichiarate immediatamente eseguibili solo in caso di urgenza.
I consiglieri hanno diritto d'iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio, inoltre hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le modalita' e le forme per l'esercizio di tali diritti sono disciplinate dall'apposito regolamento. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di procedimento penale a carico dei consiglieri, degli assessori e del Sindaco, per fatti o atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, rimborsa in caso di proscioglimento, le spese sostenute per la loro difesa.
I consiglieri si costituiscono in gruppo nell'ambito del quale nominano un loro capogruppo, dandone comunicazione al Segretario comunale. Finche' non interviene la designazione, i capi gruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista I capigruppo consiliari costituiscono la conferenza dei capigruppo. Le relative attribuzioni ed il funzionamento sono disciplinate con regolamento.
Art. 26 Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono irrevocabili dal momento in cui vengono comunicate. Il Consiglio, nella seduta successiva alle dimissioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve provvedere alla sostituzione del Consigliere dimissionario, ai sensi dell'art.7 legge 415 del 15.10.93. Al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni, il Consiglio, oltre alle commissioni previste dalle leggi, istituisce le seguenti commissioni consiliari: a) commissione per gli affari istituzionali; c) commissioni temporanee speciali.
All'inizio di ogni tornata amministrativa il Consiglio istituisce la commissione consiliare per gli affari istituzionali e le commissioni consultive permanenti, composte in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. Nella commissione consiliare istituzionale dovra' essere assicurata la presenza " con diritto di voto" di almeno un rappresentante di ogni gruppo. Le norme per la composizione e per il funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.
La commissione per gli affari istituzionali esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nei regolamenti, le coordina in uno schema redatto in articoli e li sottopone, con proprio parere, all'approvazione del consiglio. Oltre alla formazione dei regolamenti ne cura l'aggiornamento. La commissione per gli affari istituzionali esprime altresi' il parere di ammissibilita' e regolarita' sulle proposte di consultazioni di cui all'articolo 6 della legge 142/90.
Il Consiglio, con le modalita' stabilite nell'apposito regolamento puo' istituire commissioni speciali temporanee di cui all'art. 27 lett.c), incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attivita' del Comune.
CAPO II COMMISSIONI CONSILIARI Art. 27 Al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni, il Consiglio, oltre alle commissioni previste dalle leggi, istituisce le seguenti commissioni consiliari: a) commissione per gli affari istituzionali; b) commissioni permanenti; c) commissioni temporanee speciali. d) Commissione Trasparenza
Art.28 All'inizio di ogni tornata amministrativa il Consiglio istituisce la commissione consiliare per gli affari istituzionali e le commissioni consultive permanenti, composte in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. Nella commissione consiliare istituzionale dovra' essere assicurata la presenza " con diritto di voto" di almeno un rappresentante di ogni gruppo. Le norme per la composizione e per il funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento. ART.28/bis All'inizio di ogni tornata amministrativa, il Consiglio Comunale, istituisce, altresì, la Commissione trasparenza di cui all'art.44 del D.Lgs.267/00 attribuendone la presidenza alle opposizioni con le modalità riportate nell'apposito regolamento. La commissione dura in carica fino alla fine del mandato elettorale. Il Presidente individua gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute della commissione medesima. Il Consiglio Comunale, quando lo ritenga, con proposta deliberativa da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, può assegnare. ai sensi dell'art.44, comma 2, D.Lgs.267/00, alla predetta commissione trasparenza anche indagine sull'attività dell'amministrazione. Art. 29 "La commissione per gli affari istituzionali esamina preventivamente tutte le bozze dei regolamenti di competenza consiliare, predisposte dai responsabili dei Servizi e ne esprime il relativo parere. Il citato parere è richiesto anche per l'aggiornamento dei regolamenti vigenti. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni 30 dall'assegnazione da parte del responsabile del servizio interessato, salvo che per i regolamenti di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco e/o il presidente del consiglio possono fissare un termine più breve. Il termine di 30 giorni puo' essere prorogato di ulteriori 30 giorni su richiesta del Presidente della Commissione AA.II. per comprovate esigenze. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento sarà portato in discussione facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione. La commissione per gli affari istituzionali esprime altresì il parere di ammissibilità e regolarità sulle proposte di consultazione di cui all'art.8 Dlgs.267/00".
Art. 30 Il Consiglio, con le modalita' stabilite nell'apposito regolamento puo' istituire commissioni speciali temporanee di cui all'art. 27 lett.c), incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attivita' del Comune.
La Giunta Comunale e' l'organo esecutivo del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti. Impronta la propria azione ai principi della collegialita', trasparenza, ed efficienza. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale e da' esecuzione a tutti gli atti che scaturiscano da decisioni fondamentali del Consiglio stesso Riferisce al Consiglio sulla propria attivita', con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del Conto consuntivo.
La Giunta Comunale e' nominata dal Sindaco con decreto, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale, e secondo le modalita' stabilite nel regolamento per il funzionamento della Giunta. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Nel decreto sindacale di nomina della Giunta, viene conferita anche la carica di Vice Sindaco ad uno degli assessori comunali. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o d'impedimento temporaneo, assumendone i poteri nei modi ed in conformita' a quanto stabilito nel presente Statuto e nei regolamenti comunali. Di norma nel decreto sindacale di nomina della Giunta vengono conferiti ai singoli assessori gli incarichi e le competenze nei vari rami di amministrazione dell'Ente. Ferme restando le responsabilita' di odine contabile ciascun assessore e la Giunta assumono la responsabilita' politica dei propri atti. Le competenze non attribuite ad alcun assessore sono svolte dal Sindaco o da altro assessore, su decreto sindacale, da comunicarsi al consiglio comunale nella prima seduta utile. Le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', la posizione giuridica, lo status di componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati per legge. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno investito della carica di vicesindaco. Gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, elegibilità, e compatibilità alla carica di consigliere nonchè in possesso di particolare competenza. I componenti la giunta, competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale. In caso di assenza presiede la giunta l'assessore designato quale vicesindaco. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco la giunta è presieduta dall'assessore più anziano di età".
Le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', la posizione giuridica, lo status di assessore sono disciplinati dalla legge. Non possono, far parte della Giunta contemporaneamente gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, fratelli, i coniugi e gli affini di I grado. In caso di dimissioni dalla carica di uno o piu' assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione con decreto da comunicare al consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, nei modi e forme previste dalla legge. La mozione va presentata alla Segreteria del Comune e notificata in via stragiudiziale agli interessati.Viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio da parte del Presidente nel termine predetto, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto. Gli assessori singoli cessano dalla carica per: Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
L'attivita' della Giunta comunale e' collegiale. Gli assessori sono preposti ai vari servizi dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della Giunta,.
La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori. Il Sindaco dirige e coordina l'attivita' della Giunta e assicura l'unita' dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilita' di decisione della stessa. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' dei sui componenti ed a maggioranza assoluta di voti. L e sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono partecipare senza diritto di voto, i revisori dei conti ed i funzionari del comune, a richiesta del Presidente. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, che ne attesta anche la copertura finanziaria ai sensi dell'art.105 ultimo comma del presente Statuto nonche' del segretario comunale sotto il profilo di legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all' Albo pretorio.
a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti: b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita' e ne attua gli indirizzi generali; c) svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio. Nell'esercizio dell'attivita' propositiva, spetta in particolare alla Giunta: a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio; b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe; c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle delibere del Consiglio; - le convenzioni con altri comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione; - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonche' la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obligazionali; - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni. Nell'esercizio dell'attivita' esecutiva spetta alla Giunta: a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; b) concludere i contratti deliberati in linea di massima dal Consiglio; c) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto; d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum di cui all'articolo 59; Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa nei limiti di legge.
La Giunta puo', in caso d'urgenza sotto la propria responsabilita', prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. L'urgenza , determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimeti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge e divengono esecutive dopo la scadenza del termine di giorni dieci dalla pubblicazione. Le delibere dichiarate immediatamente eseguibili in caso di urgenza sono pubblicate nel termine di giorni 5 dall'adozione. Contestualmente all'affissione all'Albo sono comunicate ai Capi Gruppo Consiliari, nei casi previsti dalla legge
CAPO IV SINDACO
Il Sindaco e' capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo. Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'Articolo 11 del T.U. 10.01.1957, n. 3.
Il Sindaco quale capo dell'amministrazione: b) convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale; c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui incaricato; d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta; e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila acche' il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite; f) stipula i contratti, relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonche' gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 senza possibilita' da parte del Sindaco di delegare la rappresentanza esterna; g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive,vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecunarie amministrative secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni; h) rilascia attestati di notorieta' pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza; i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'Autorita' giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; l) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali; m) determina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche' gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Il Sindaco emette ordinanze in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contigibili ed urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Favorisce, sostiene e promuove, a tal fine il costituirsi di ogni forma associativa; istituisce i Consigli di quartiere e gli osservatori permanenti che forniscono all'Amministrazione il supporto propositivo e tecnico nei principali settori di attività dell'Ente. ART.46/bis Il Comune favorisce e cura la realizzazione di iniziative volte ad assicurare la partecipazione attiva della donna alla vita politica, amministrativa, sociale ed economica. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale ed in tutti gli organi collegiali del Comune nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti. L'amministrazione Comunale adotta tutte le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne. A tal fine istituisce, con la partecipazione delle donne elette nel consiglio comunale, delle organizzazioni sindacali, datoriali, di associazioni e centri di iniziativa femminile una commissione cittadina per le pari opportunità, competente a proporre misure ed azioni positive specificatamente rivolte alle donne per garantire effettive condizioni di parità. La partecipazione popolare dei cittadini si esprime attaverso: 1) l'incentivazione delle forme associative e di volontariato; 2) i Consigli di quartiere; 3) gli osservatori tecnici di settore.
Presso la Per essere iscritti all'albo occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'apposito regolamento che il Consiglio Comunale approverà entro tre mesi dalla pubblicazione del presente statuto. Organi di partecipazione dei cittadini sono i Consigli di quartiere. L'elezione, il numero, la formazione, la durata e quant'altro agli stessi inerenti sono disciplinati da apposito regolamento. Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività mediante appositi regolamenti, osservatori permanenti con le finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'Ente. Sono chiamati a far parte degli osservatori permanente i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.
Ogni associazione iscritta all'albo nomina annualmente un rappresentante per costituire l'assemblea delle partecipazioni, la quale e' organo recettizio della consultazione dell'amministrazione comunale ed organismo attivo della iniziativa popolare. L'apposito regolamento determinera' le singole materie, i tempi e i modi della consultazione. Non possono essere membri dell'Assemblea delle partecipazioni consiglieri comunali ed assessori, ne' il difensore civico. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attivita' delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta.
Nel quadro della più vasta partecipazione dei giovani in forma singola e associata, il Comune promuove l'istituzione del forum dei giovani e delle aggregazioni giovanili in ossequio alla "Carta Europea delle partecipazioni dei giovani alla vita comunale e regionale" - delibera del Consiglio di Europa del 7.11.1990. Il forum sarà regolamentato da uno statuto approvato dal Consiglio Comunale. Il forum potrà nominare, altresì, propri rappresentanti nell'assemblea delle partecipazioni di cui all'art.50." Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena liberta' ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attivita' politiche, sociali sportive e ricreative. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, che ne facciano richiesta, le sedi, di riunioni comunali, ed ogni altra struttura e spazio idoneo compatibilmente con la loro disponibilita'. Le condizioni e le modalita' d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alle norme sull'esercizio dei locali pubblici. Per la copertura delle spese puo' essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'amministrazione comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale. L'amministrazione comunale puo'convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale: a) per la formazione di comitati e commissioni; b) per dibattere problemi e sottoporre proposte, programmi e deliberazioni. Le modalita' di convocazione e svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno facolta' di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Sindaco deve disporre che si dia corso al loro tempestivo esame,entro trenta giorni dalla ricezione in segreteria, secondo le norme dell'apposito regolamento.
Nessuna particolare forma e' prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro l'oggetto che sia di competenza del Comune stesso. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresi' debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena l'inammissibilita'. Alle istanze, proposte e petizioni e' data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato. Le risposte sono rese con la pubblicita' prevista dal regolamento.
CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
Il Comune, gli enti e le aziende dipendenti nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono informare gli interessati tempestivamente, mediante comunicazione nella quale devono essere indicate: a) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento; b) l'oggetto del procedimento; c) le modalita' per la visione degli atti del procedimento. L'informazione e' d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali; in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte. Il Comune dara' motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facolta' di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Tutti i cittadini hanno diritto, sia singoli che associati, di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti e di chiedere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti, e le modalita' stabilite dall'apposito regolamento. L'Amministrazione costituira' un apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramentodei servizi. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti facilitera' l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici. Il Comune, secondo le modalita' stabilite nel regolamento, garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali e' altresi' assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.
Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.35, ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d'informazione sulla attivita' amministrative e politico-istituzionale. La disciplina della partecipazione relativa al procedimento amministrativo sara' stabilita da apposito regolamento.
Al fine di favorire la piu' ampia partecipazione dei cittadini alle scelte piu' importanti per l'Amministrazione sono previsti referendum consultivi su richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune o del 15% (quindici per cento) degli elettori. Partecipano al referendum tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Oggetto del referendum possono essere tutte le materie di esclusiva competenza comunale. Non possono essere invece oggetto di referendum: - i provvedimenti per la nomina, la designazione, l'elezione o la revoca di incarichi di competenza degli organi comunali; - i provvedimenti inerenti lo status giuridico ed economico del personale comunale; - i regolamenti interni degli organi del Comune; - i provvedimenti inerenti i tributi e le delibere di bilancio;
La proposta di referendum consultivo deve essere formulata in modo da permettere risposte chiare ed univoche degli elettori e non puo' contenere piu' di tre domande omogenee tra loro.
Le firme dei richiedenti devono essere apposte su fogli di dimensioni eguali a quelle della carta bollata recanti nella prima facciata la questione da sottoporre a referendum. Tali fogli, prima del loro uso devono essere vidimati dal segretario Comunale, o da un notaio o dal conciliatore del Comune e le firme devono essere autenticate con le modalita' di cui alla legge n. 15 del 1968. L'accertamento del possesso del requisito di elettore del Comune viene effettuato dall'Ufficio Elettorale entro 30 giorni dal deposito delle firme, che ne riferira' alla commissione elettorale comunale per il visto definitivo di regolarita' La proposta non puo' essere presentata su fogli vidimati da oltre tre mesi. Le richieste di referendum sottoscritte dagli elettori devono essere consegnate al Sindaco entro il 31 dicembre o 30 giugno di ogni anno, affinche' i referendum avvengano nel semestre successivo. La Commissione Consiliare per gli affari istituzionali si esprime sull'ammissibilita' della proposta e ne rende edotto il Consiglio Comunale il quale adotta la relativa deliberazione a maggioranza dei consiglieri assegnati. I referendum consultivi sono indetti di norma in un unica giornata dell'anno.
Il Consiglio Comunale predispone ogni anno la previsione di spesa nel bilancio utile per l'eventuale svolgimento del referendum. Il referendum consultivo sospende la decisione oggetto delle proposte da quando viene indetto con l'approvazione della delibera consiliare di cui all'art. 60, salvo i casi in cui il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non sia di contrario avviso, per documentati motivi d'urgenza. Il Consiglio Comunale, tuttavia, annulla la richiesta di referendum se il procedimento oggetto dello stesso e' revocato da parte dell'organo che lo ha adottato. La discussione sul risultato del referendum consultivo deve essere effettuata dal Consiglio Comunale entro un mese dalla proclamazione dell'esito della votazione. La Giunta Comunale fissa il giorno in cui si effettua la consultazione referendaria, normalmente nel mese di maggio e novembre, salvo il caso di convocazione di comizi elettorali. In questa eventualita' la consultazione referendaria si effettuera' nel mese che stabilira' la Giunta Comunale.
Il Sindaco da' notizia ai cittadini della consultazione referendaria indetta mediante apposito manifesto entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici. Per la propaganda elettorale si fara' riferimento alle vigenti norme in materia. L'Ufficio elettorale di sezione e' composto da quattro membri compreso il Presidente, di cui uno con funzioni di Segretario. Le operazioni di voto saranno limitate a un solo giorno, dalle ore 7 all 22. I risultati dovranno essere pubblicati entro 20 giorni dall'esito della votazione. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme vigenti in materia elettorale e referendaria e dell'apposito regolamento.
I risultati dei referendum sono validi se alla consultazione ha partecipato almeno il 50 % piu' uno degli elettori.
E' istituito presso il Comune l'ufficio del Difensore civico a garanzia dell'imparzialita', del buon andamento, della tempestivita' e della correttezza dell'azione amministrativa. Il Difensore civico, pertanto, segnala anche di propria iniziativa gli abusi le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei singoli cittadini, enti od associazioni per i quali non sono esperibili rimedi giurusdizionali o amministrativi. Il Difensore civico non e' sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed e' tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. Il regolamento disciplina le modalita' di intervento.
La nomina del Difensore civico avviene tra una lista di candidati con i nomi dei cittadini che hanno presentato la candidatura e/o di quelli designati da associazioni o da enti. L'apposito regolamento disciplina le modalita' di presentazione delle candidature.
La nomina del Difensore civico avviene da parte del Consiglio Comunale a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la maggioranza predetta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed e' proclamato eletto chi abbia riportato la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che abbiano raggiunto il quarantesimo anno di età che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa." Non puo' essere nominato difensore civico: a) chi si trova in condizioni di ineleggibilita alla carica di consigliere comunale; b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali e i componenti degli organi di gestione delle U.S.L. (Unita' Sanitarie Locali); d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonche' di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; e) chi esercita qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato in via continuativa nonche' qualsiasi attivita' professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale; f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti fino al IV grado, in linea retta, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualita' di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilita' indicate nel comma precedente. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Puo' essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri di ufficio, adottata con la maggiornaza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati.
"Il difensore civico resta in carica per tutta la durata del consiglio che l'ha nominato. Prima del Suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato, le norme del presente Statuto e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
Il difensore civico e' pubblico ufficiale a tutti gli effetti ed ha l'obbligo di riferire all'Autorita' giudiziaria i fatti costituenti reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, a cio', come in ogni altro caso in cui operi, anche di propria iniziativa, senza necessita', cioe', della previa approvazione del Consiglio a cui ha, tuttavia l'obbligo di riferire. Il Difensore Civico ha potere di denunciare in apposita sessione annuale del Consiglio Comunale la violazione, per responsabilita' politiche delle aspettative dei cittadini in ordine alla efficienza, tempestivita', correttezza e trasparenza della Amministrazione Comunale e della gestione del pubblico denaro. Il Difensore Civico, limitatamente alle responsabilita' riconducibili ai titolari degli uffici della burocrazia comunale puo' mediante denuncia inviata al Sindaco, dare inizio alle procedure disciplinari per l'accertamento delle responsabilita' e l'irrogazione della sanzione prevista dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
i cittadini interesati e le, associazioni di interesse locale possono adire l'Ufficio del Difensore Civico per sollecitarne l'intervento nei casi di violazione delle norme statutarie e regolamentari sul diritto all'informazione, all'accesso ed alla pubblicita' delle procedure amministrative. Nei casi di violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 l'Ufficio del Difensore Civico puo' essere attivato quando non e' possibile l'azione giurisdizionale o comunque essa non e' stata ancora attivata.
Il Difensore Civico ha facolta' di chiedere dati e notizie all'Amministrazione interessata, e di accedere agli uffici consultando per il tramite del Funzionario Responsabile, gli atti e la documentazione necessaria. Al Difensore Civico non puo' essere opposto il segreto di ufficio. Il Difensore , nell'ipotesi in cui, in esito agli accertamenti o all'indagine svolta, ritenga fondata la richiesta del cittadino, si rivolge al Sindaco proponendo l'annullamento dell'atto adottato o il compimento dell'atto dovuto.
"Il difensore civico ha sede presso gli uffici comunali. Il difensore civico gode di un trattamento indennitario il cui ammontare verrà determinato con apposita delibera di giunta comunale".
TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CAPO I SERVIZI
Il Comune informa la propria attivita' amministrativa ai principi di buona amministrazione, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli Organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa spettanti al Segretario Comunale e ai Funzionari responsabili dei settori. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali conseguire , nell'interesse della comunita', obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni. Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge, privilegiando l'associazione e la cooperazione anche con altri Enti territoriali, ed operando, la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicita', sentite le OO.SS. e gli Enti ed Associazioni interessati.
La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici deve avvenire tra quelle previste dall'Art. 22 comma III della legge n. 142/90. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la scelta deve avvenire previa valutazione comparativa tra affidamento in concessione o in appalto a terzi, costituzione di azienda speciale, di Consorzio e di Societa' per Azioni a prevalente capitale comunale. Per altri servizi la comparazione deve avvenire tra gestione in economia e costituzione di istituzione, nonche' mediante convenzione, ovvero Consorzio, per la gestione di servizi pubblici con altri Comuni o la Provincia come previsto dagli articoli 24 e 25 L.142/90.
L'organizzazione e l'esercizio di servizi gestiti in economia sono disciplinati da appositi regolamenti approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale nella quale vengono stabilite le finalita', l'organizzazione e il finanziamento. Si ricorrera' alla gestione in economia di servizi pubblici quando, per le modeste dimensioni e caratteristiche degli stessi, il Consiglio Comunale valuta l'inopportunita' di costituire una istituzione o un'azienda.
Art. 77 La scelta del ricorso alla forma di concessione o appalto a terzi dovra' essere il risultato di una valutazione che tenga conto dell'esistenza di una obiettiva convenienza in riferimento a parametri di giudizio non solo di carattere tecnico ed economico, ma anche sociale.
La costituzione di azienda speciale e' deliberata dal Consiglio Comunale che ne determina l'ordinamento e il funzionamento con l'approvazione del relativo Statuto aziendale. L'azienda speciale e' dotata di personalita' giuridica, autonomia imprenditoriale e podesta' regolamentare, nel rispetto delle leggi dello Statuto. Organi dell'azienda speciale devono essere: A) Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio Comunale fuori del proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale con comprovate esperienze di amministrazione. La nomina avviene a maggioranza assoluta di voti. B) Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione; C) Il direttore, cui e' attribuita la responsponsabilita' gestionale, nominato dal Consiglio Comunale con le modalita' previste dall'apposito Regolamento. Il Comune esercita nei confronti dell'azienda speciale i seguenti poteri ed attivita: 1) conferisce il capitale di dotazione; 2) determina le finalita' e gli indirizzi; 3) approva gli atti fondamentali; 5) verifica i risultati della gestione. Lo Statuto dovra' prevedere, inoltre un apposito Organo di revisione dei conti dell'azienda.
Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante deliberazione contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attivita' dell'istituzione. L'atto deliberativo dell'istituzione deve contenere apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. Il regolamento di cui al I comma determina, altresi', la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalita' di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. Gli indirizzi da osservare sono approvati da Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame dal bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione. Gli Organi dell'Istituzione sono: Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione sulla base delle direttive deliberate dal Consiglio Comunale.. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Sindaco. Il Presidente e' designato dal Consiglio di Amministrazione. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli Organi comunali. Il Direttore e' nominato dalla Giunta Comunale che lo sceglie tra i propri dipendenti comunali con la qualifica funzionale non inferiore alla VII. Il restante personale e' tratto, di norma, dall'organico comunale o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, con contratto a tempo determinato di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Le attribuzioni e il funzionamento degli Organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che, disciplina, altresi', l'organizzazione interna dell'Ente, le modalita' con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di verifica dei risultati della gestione. Il Regolamento determina, altresi', le tariffe dei servizi e la copertura degli eventuali costi sociali.
Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, con le modalita' previste dalla legge e di regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attivita'. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli stessi. A tal fine la Giunta Comunale riferisce, annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti da essi.
Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Gli Statuti e i Regolamenti delle aziende e istituzioni disciplinano le modalita' per la comunicazione, all'inizio e alla fine del mandato dei relativi amministratori, dei redditi posseduti.
Quando per la particolare natura dei servizi da erogare si scelga la forma della Societa' per Azioni a prevalente capitale comunale con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, lo Statuto della societa' dovra' prevedere forme di raccordo e collegamento tra la societa' stessa e il Comune. CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, puo' deliberare apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i loro rapporti finaziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Il Comune puo' partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o piu' servizi in quanto compatibili. A questo fine, il Consiglio Comunale, approva, a maggiornaza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consiglio stesso. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.
Per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di interventi, promuove la conclusione di un accordo di progamma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. A tal fine il Sindaco, dopo la pronuncia del Consiglio, al quale spetta la podesta' programmatoria, attraverso una delibera di intenti, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate; e' approvato con atto formale del Sindaco, che proporra' la ratifica al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8/6/90 n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune. CAPO III NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA Fermo restando le norme di legge circa le procedure relative alle materie di cui al comma II, lett. a), dell'articolo 45 della legge n. 142/90, il Comune adottera' apposito regolamento per la disciplina delle stesse materie. Nello stesso Regolamento dovranno essere previste norme per la formazione di distinti albi delle ditte appaltatrici e fornitrici di beni e servizi.
Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sara' istituito un Bollettino degli appalti, di subappalti e delle forniture e albi differenziati, secondo criteri di specializzazione e delle collaborazioni esterne di tecnici.
TITOLO V L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Il Comune disciplina in conformita' alle norme del presente Statuto l'organizzazione degli uffici e dei servizi e, con relativi Regolamenti, la dotazione organica del Personale, con i relativi carichi funzionali.
L'Ufficio comunale si articola in settori. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di piu' materie appartenenti ad un'area omogenea. Il settore si articola in servizi ed unita' operative. Gli Uffici ed i servizi sono organizzati per moduli orizzontali, di modo che la struttura sovraordinata, rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.
L'attivita' amministrativa del Comune si attua per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi: a) organizzazione del lavoro non piu' per singoli atti, bensi' per progetti-obiettivi e per programmi; b) analisi e individuazione delle produttivita' e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attivita' svolta da ciascun elemento dell'apparato; c) individuazione di responsabilita' strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti; d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilita' delle strutture e del personale.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali, ai sensi dell'art. 6 della legge 29/03/1983, n. 93. La disciplina del personale e' riservata agli atti normativi del Comune che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare: a) Struttura organizzativa-funzionale; c) modalita' di assunzione e cessazione dal servizio; d) diritti, doveri e sanzioni; e) modalita' organizzative della commissione di disciplina, di cui all'art. 51, comma 10, legge n. 142/90.
Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilita' dei dipendenti. Con apposita deliberazione Consiliare, sentite le Organizzazioni Sindacali, istituisce un apposito ufficio per la migliore utilizzazione delle attitudini dei dipendenti, per il coordinamento dell'attivita' amministrativa e per la verifica delle pari opportunita' tra uomini e donne nella progressione di carriera. Lo stesso ufficio verifica l'applicazione degli accordi nazionali, al fine di prevenire conflitti sindacali. CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE - PERSONALE DIRETTIVO
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.
Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente: a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attivita'; b) cura l'attuazione dei provvedimenti; c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi; d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale e cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a se', o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente la singolo procedimento, nonche', eventualmente, all'adozione del provvedimento finale; e) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale; f) presiede l'Ufficio Comunale per le Elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; g) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive insieme col Sindaco.
Il Segretario Comunale partecipa , se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di oprdine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli Consiglieri.
Il Comune ha un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni di vicaria del, segretario. Il vice segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Al personale direttivo compete l'esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione e di specifici programmi, nonche' di studio, di ricerca, ovvero l'espletamento di incarichi speciali. Il personale mdirettivo, assistito da un dipentente del proprio settore di livello, non inferiore al Iv, quale segretario, presiede le Commissioni di gare, indette dal settore cui e' preposto, per gli appalti di opere, somministrazioni e servizi, per le alienazioni di beni comunali; ne assume la responsabilita' in ordine alle relative procedure.
Il Regolamento del personale puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita' per obiettivi determinanti e convenzioni a termine. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne: - la durata che, comunque, non potra' essere superiore alla durata del programma; - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico; CAPO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE
Il regolamento del personale disciplinera' secondo le norme di legge la responsabilita' le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio. La Commissione di disciplina e' composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalita' previste dal regolamento. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato dal personale della medesima qualifica o superiore.
TITOLO VI L'ORDINAMENTO FINANZIARIO Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformita' alla legge. Di tutti i beni comunali possibili ed immaginabili sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento della contabilita' generale di cui all'art.106. Fatto salvo quanto previsto da altre norme del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono di regola essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n.392, e successive modificazioni ed integrazioni.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.
L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilita' generale.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della ineversalita', dell'integrita' e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto e' nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 36, comma III del presente Statuto. I bilanci e i rendiconto degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e la conto consuntivo del Comune. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformita' alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo e' allegato al conto consuntivo del Comune. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciscuna delle societa' nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.
I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonche' la relazione del collegio dei revisori di cui all'art.110 del presente Statuto.
Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformita' al disposto art. 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal regolamento di cui all' art. 106. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. I revisori, ove riscontrino gravi iregolarita' nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio, che le esaminera' nella prima seduta utile. I All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo sulla gestione delle società partecipate, aziende speciali e istituzionali. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende: a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionartio del servizio di riscossione dei tributi; b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili; c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contriibuti previdenziali ai sensi dell'art.9 del D. L. 10 novembre 1978, n. 702 convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilita' di cui all'art. 106, nonche' dalla stipulanda convenzione.
TITOLO VII L'ATTIVITA' NORMATIVA Il Comune emana i Regolamenti: a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto; b) in tutte le altre materie di competenza comunale. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potesta' regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme ,generali e delle dispopsizioni statutarie. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, e a ciascun consigliere. Nella Formazione dei regolamenti sono consultati i soggetti interessati. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicita' che ne consentano l'effettiva conoscibilita'. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Il regolamento del Consiglio comunale di cui all'art. 9 III comma, e delibera entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto escluso quello della contabilita' e quello della disciplina dei contratti sono deliberati entro un'anno dalla data di cui al I comma. Sino all'entrata in vigorie dei regolamenti diu cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e ragolamentari. Il Segretario comunale puo' emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresi' essere sottoposte a forme di pubblicita' che le redano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli. Il Sindaco emana altresi', nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contigibili ed urgenti nelle materie e per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non puo' superare il periodo in cui perdura la necessita'. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma terzo.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4 comma III, della legge 8 giugno1990, n. 142. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero del Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
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